Art. 10.

      1. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata, costituito in società, deve ricoprire all'interno del consiglio di amministrazione la qualifica di amministratore delegato della società stessa.
      2. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata che decade, per decesso, dimissioni o perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei titolari di istituto di sicurezza civile privata di cui all'articolo 3, deve essere sostituito, su proposta della società, da un altro soggetto iscritto nell'elenco regionale, entro dieci giorni dalla decadenza. Decorso tale termine, il presidente del comitato regionale competente per territorio provvede a nominare un commissario per la gestione temporanea dell'istituto di sicurezza civile privata, in attesa del nuovo titolare nominato dalla società stessa.